8 calcolo, le aliquote e il diritto alla deduzione dell’imposta precedente come pure l’opzione o l’assoggettamento volontario (art. 8 cpv. 2 lett. b in fine e d in fine), certe regole di semplificazione (art. 8 cpv. 2 lett. l), la limitazione, per un periodo iniziale, della deduzione dell’imposta sui beni d’investimento (art. 8 cpv. 3, questo capoverso non avendo portata propria), e per finire alcune deroghe (art. 8 cpv. 2 lett. k). In tutti questi casi, l’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. accorda al Consiglio federale un grande potere discrezionale legislativo. Ai sensi dell’art. 49 lett.