Lo scostarsene costituirebbe una violazione dell’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost., vale a dire della Costituzione nel senso stretto con la conseguenza che le disposizioni dell’OIVA, a fortiori quelle di rango inferiore, dovranno essere dichiarate incostituzionali. Inversamente, dovranno essere dichiarate valide le disposizioni dell’OIVA conformi all’art. 8 disp. trans. Cost. È possibile che questo genere di disposizioni sia contrario all’art. 41ter cpv. 1 e 3 Cost., ai diritti costituzionali o ai principi costituzionali e che non sia quindi, dal punto di vista letterale o in base al senso chiaro della norma di delega, conforme alla Costituzione. Poco importa. In questi casi l’art. 8 cpv.