manifestamente ad altre leggi federali («dazi doganali», art. 8 cpv. 2 lett. g n. 3). Sarà compito della giurisprudenza, se del caso, decidere quali sono i termini o le espressioni che fanno parte di questa categoria di disposizioni. Si noti che può trattarsi sia di questioni di interpretazione che di norme per le quali non è dato alcun potere discrezionale («Muss-Vorschrift»). Quando ci si trova in presenza di tali disposizioni, non c’è margine per un qualsiasi potere di apprezzamento e l’OIVA deve riprenderle o eseguirle in modo esatto. Lo scostarsene costituirebbe una violazione dell’art. 8 cpv.