Cost., che designa il Consiglio federale quale autorità di esecuzione. Inoltre le considerazioni relative all’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. possono essere applicate mutatis mutandis all’art. 8 cpv. 3 disp. trans. Cost., in quanto esso non ha portata propria. 3. In merito al controllo esercitato dalla Commissione di ricorso, il quale si estende ai diritti e ai principi costituzionali, si impone, alla luce delle circostanze del caso, di fare una distinzione, a dipendenza se la disposizione impugnata o in causa si fonda direttamente sull’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost. o sull’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. a.aa. L’art. 8 cpv.