7 per il prelievo di un’imposta generale sul consumo, quali, ad esempio, la tecnica di calcolo, la territorialità, l’inizio dell’assoggettamento. Non contiene nemmeno regole direttrici per il metodo di allestimento del rendiconto, il luogo delle operazioni, la nascita del credito fiscale e la sua prescrizione. Infine, tace sui problemi di procedura in senso lato del termine (successione fiscale, riscossione, garanzie, controllo e contabilità). Per questi campi non retti dall’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost., l’OIVA si fonda direttamente sull’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost., che designa il Consiglio federale quale autorità di esecuzione.