e in relazione con l’art. 8bis disp. trans. Cost.) e il diritto alla deduzione dell’imposta precedente (lett. h). Sulla base degli art. 41ter e 8 disp. trans. Cost., il Consiglio federale ha emanato l’OIVA. Le hanno fatto seguito diverse ordinanze del Dipartimento federale delle finanze emanate sulla base degli art. 67 e 81 OIVA, le «Istruzioni per i contribuenti IVA», una serie di opuscoli all’intenzione di determinati rami dell’economia nonché diverse note esplicative. b. Visto che si fonda direttamente sulla Costituzione federale, l’OIVA è un’ordinanza indipendente (Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, pag. 27; Ulrich Häfelin /