Ia 3 consid. 2a; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, n. 1321). 2.a. Conformemente all’art. 41ter cpv. 1 lett. a Cost., la Confederazione può riscuotere, fino all’anno 2006, un’imposta sulla cifra d’affari sotto forma di imposta sul valore aggiunto (IVA). Quest’imposta può colpire le forniture di beni e le prestazioni di servizi nonché le importazioni di beni, secondo il sistema a più stadi con deduzione dell’imposta precedente e con un’aliquota massima del 6,5% (art. 41ter cpv. 3 Cost. in relazione con l’art. 41ter cpv. 1bis Cost. e con l’art. 8bis lett. b disp. trans. Cost.). In deroga all’art. 41ter cpv.