Il ricorso, inoltrato alla Commissione di ricorso il 10 ottobre 1995, è quindi intervenuto entro i termini prescritti dagli art. 50 e 22a PA. Alla luce di un esame preliminare risulta che il ricorso adempie inoltre le esigenze poste dagli art. 51 e 52 PA e non presenta alcuna carenza formale né materiale. La Commissione di ricorso entra pertanto nel merito del ricorso. b. Giusta l’art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza. La Commissione di ricorso non è vincolata, nel suo esame, dai motivi invocati (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 118 Ib 135 consid.