Essa insiste inoltre sul fatto che l’AFC l’abbia autorizzata ad allestire il rendiconto a far tempo dal 1° gennaio 1995 in funzione delle controprestazioni ricevute e che, in ogni modo, la prova dell’insolvibilità dei debitori può richiedere anni. L’AFC ha brevemente duplicato in data 12 febbraio 1996, rinviando per l’essenziale alla sua risposta. Essa giudica che l’art. 83 cpv. 2 OIVA è conforme all’art. 8 cpv. 3 disp. trans. della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (disp. trans. Cost., RS 101) e precisa che, contrariamente a ciò che pretende la ricorrente, la procedura di esecuzione forzata è stata sospesa fino all’eventuale crescita in giudicato della decisione.