E. Su decisione del vicepresidente della Commissione di ricorso, le parti hanno effettuato un secondo scambio di scritti. Nelle osservazioni del 22 gennaio 1996, la ricorrente precisa che il suo rifiuto di pagare l’imposta non è solamente dovuto ad una mancanza di liquidità, ma pure all’illegalità del procedimento intrapreso o per lo meno ad un’interpretazione erronea dell’art. 83 cpv. 2 OIVA. Essa insiste inoltre sul fatto che l’AFC l’abbia autorizzata ad allestire il rendiconto a far tempo dal 1° gennaio 1995 in funzione delle controprestazioni ricevute e che, in ogni modo, la prova dell’insolvibilità dei debitori può richiedere anni.