Con risposta dell’11 dicembre 1995, l’AFC spiega che i sistemi di imposizione ICA e IVA sono differenti. Di conseguenza, durante la fase transitoria, i due sistemi non possono essere applicati alla lettera. La norma transitoria prevista all’art. 83 cpv. 2 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA, RS 641.201) risulta quindi necessaria. Se da un lato è vero che questa disposizione può condurre ad una mancanza di liquidità, risulta d’altra parte necessario non prolungare il regime transitorio, alla luce dei meccanismi esistenti, e evitare delle lacune nella tassazione. L’AFC precisa inoltre che, nel sistema delle controprestazioni pattuite, qualora la