La ricorrente postula l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione dell’8 settembre 1995 nella sua totalità e il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo suddetto. In sostanza, la ricorrente contesta all’AFC il diritto di prelevare, contrariamente alle disposizioni del capo quinto del DCA, l’imposta sulle controprestazioni non ancora ricevute e, evidentemente, gli interessi moratori. Domanda inoltre che sia effettuato un controllo sul posto, al fine di verificare le sue asserzioni. Con risposta dell’11 dicembre 1995, l’AFC spiega che i sistemi di imposizione ICA e IVA sono differenti.