3 allestire il rendiconto dal 1° gennaio 1995 secondo le controprestazioni ricevute, riteneva di avere buone ragioni per pretendere l’annullamento della decisione del 17 agosto 1995. Con decisione su reclamo giusta l’art. 6 cpv. 1 DCA dell’8 settembre 1995, l’AFC confermava la sua precedente decisione, stabilendo l’ammontare del suo credito fiscale a Fr. 125 196.65, oltre agli interessi di mora nonché pronunciando il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. (...) dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di (...).