2 - L’IVA svizzera è di tipo «europeo». L’esigenza dell’eurocompatibilità materiale che ne deriva implica l’obbligo di rispettare gli orientamenti della sesta direttiva del Consiglio delle Comunità europee (CE). La conformità agli orientamenti dell’IVA europea costituisce un’esigenza minima e sufficiente (consid. 4c/bb). - Il sistema di pagamento dell’imposta conformemente all’OIVA, previa verifica nell’ottica dell’art. 41ter Cost., è conforme agli orientamenti della sesta direttiva CE e dei principi superiori e fondamentali dell’IVA. Lo stesso vale per l’art. 83 cpv. 2 2° periodo OIVA (consid. 5-6). - L’art. 83 cpv.