Imposta sul valore aggiunto. Disposizioni transitorie (art. 83 cpv. 2 OIVA). - La Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni esamina d’ufficio la conformità dell’OIVA con l’art. 8 disp. trans. Cost. e l’art. 41ter cpv. 1 lett. a e cpv. 3 Cost. (consid. 1b). - L’OIVA è un’ordinanza indipendente. La Commissione di ricorso ne esamina liberamente la costituzionalità (consid. 2). - L’IVA svizzera è un’imposta generale sul consumo. Ciò implica il rispetto di certi principi superiori e fondamentali, propri al sistema dell’imposta sul valore aggiunto (consid. 4b).