{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 27\nversamento, ciò che inciterebbe logicamente tutti i contribuenti a scegliere\nil pagamento a rate. Una tale conseguenza non è pensabile. L’obiezione,\nmanifestamente priva di fondamento, deve essere respinta.\n9.a. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere\nrespinto. Nella misura in cui si applicano alla situazione di fatto accertata, le\nrelative disposizioni dell’OIVA (art. 83 cpv. 2 prima e seconda frase, nonché\n- accessoriamente - l’art. 84 cpv. 4 prima e terza frase OIVA) sono costituzionali\ne le istruzioni dell’AFC ad esse afferenti rispettano il principio della legalità,\neccetto la cifra 337 delle istruzioni, la quale tuttavia esula dall’oggetto della\npresente vertenza. Per quel che concerne gli importi in causa, essi sono stati\nindicati dalla contribuente stessa e non sono peraltro stati contestati, riservato\nun eventuale controllo fiscale. Il credito fiscale deve quindi essere confermato.\nRestano da discutere tuttavia ancora due punti procedurali.\nb. Nel reclamo del 24 agosto 1995 la contribuente non contesta l’imposta\ndovuta sulle controprestazioni ricevute fino alla fine del periodo fiscale, ossia\nl’importo di Fr. 42 066.85, oltre gli interessi moratori. L’AFC ha preso atto di\nquesto riconoscimento nella sua decisione su reclamo dell’8 settembre 1995\n(consid. 9) e non vi è contestazione tra le parti sul calcolo di questo importo\nriconosciuto. Conformemente alla giurisprudenza, esso è quindi entrato in\nforza di cosa giudicata, di modo che al riguardo il ricorso è inammissibile (DTF\n119 V 350 consid. 1b; ASA, vol. 63 pag. 228; Metzger, Warenumsatzsteuer, op.\ncit., n. 845 e 851).\nc. Nel dispositivo della sua prima decisione del 17 agosto 1995, nonché\nin quello della decisione su reclamo dell’8 settembre 1995, l’AFC dichiara\nil rigetto dell’opposizione contro il precetto esecutivo n.(...). Il diritto\ndell’amministrazione di procedere essa stessa al rigetto dell’opposizione\nha suscitato molte critiche, di cui una recente concerne precisamente\nl’art. 57 cpv. 3 OIVA (Damien Vallat, Mainlevée de l’opposition en matière\nde taxe sur la valeur ajoutée, Journal des Tribunaux 1996, n. 1, pag. 2\ne segg.). Bisogna innanzitutto sottolineare che l’art. 57 cpv. 3 OIVA, che\nconferisce espressamente all’AFC la competenza per la procedura di rigetto\ndell’opposizione, non può essere trattato nella presente vertenza, in quanto\ntrattandosi della riscossione dell’imposta è applicabile unicamente il DCA\n(art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA). Non è quindi possibile esaminarne in questa\nsede la costituzionalità, tanto più che la Commissione di ricorso costata che\nla prassi qui applicata dall’AFC si fonda su una giurisprudenza consolidata\ndel Tribunale federale (DTF 115 III 96 consid. 2, 109 V 49 consid. 3 e 4, 107 III\n62 consid. 1 con rinvio e consid. 3). Malgrado la pertinenza delle critiche\nformulate al suo riguardo, la Commissione di ricorso prende atto della\ncostanza di tale prassi e della sua recente conferma (DTF 121 V 111 consid. 3b,\n119 V 331 consid. 2b e 5b). Essa osserva soprattutto che il mantenimento della\nsoluzione attuale è stato voluto in piena conoscenza di causa (DTF 121 V 111\nconsid. 3b) e che la competenza dell’AFC in ambito di rigetto dell’opposizione è\nstata ora pure introdotta nella nuova (modificata) legge federale dell’11 aprile\n1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1; art. 79 cpv. 1 LEF),\nche entrerà in vigore il 1° gennaio 1997. Comunque sia, la questione della\nlegittimità del rigetto dell’opposizione da parte dell’amministrazione stessa\npuò nella fattispecie restare aperta. La conclusione della ricorrente chiedente\nl’annullamento del rigetto dell’opposizione è direttamente connessa con il\nrigetto del credito fiscale e non mette pertanto in discussione il procedimento\n\n28\ndell’AFC. Visto l’esito del ricorso, la stessa si rivela senza oggetto. Inoltre,\nqualora la ricorrente contestasse come tale il rigetto dell’opposizione da\nparte dell’amministrazione, la sua conclusione dovrebbe comunque essere\ndichiarata inammissibile per difetto di motivazione.\n(...)\n\n29\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.65 - Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni\ndel 22 ottobre 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 560\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}