{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 26\nlinea di conto (1a, 1aa, 1ab). È vero che l’AFC introduce istruzioni che non\nfigurano nell’OIVA, in particolare quelle concernenti la data della consegna\ne del pagamento dell’ultimo rendiconto (28 febbraio 1995), nonché quelle\nconcernenti la prova. Non si tratta tuttavia di norme di diritto propriamente\ndette. Tale fatto va considerato come un formalismo minore necessario\nall’applicazione dell’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA, che deve essere accettato\n(decisione non pubblicata del Tribunale federale nella causa B. S. contro\nAFC, del 22 agosto 1994, consid. 5c; ASA, vol. 59 pag. 425 consid. 1; Metzger,\nWarenumsatzsteuer, op. cit., pag. 52, n. 61).\nb. La ricorrente pretende inoltre che la produzione di attestati di carenza\nbeni è impossibile e che richiede molto tempo, ossia degli anni. Di fatto la\ncontribuente non è tenuta a produrre degli attestati di carenza beni. Sotto il\nregime dell’ICA era sufficiente che la perdita risultasse dalla contabilità e il\nmomento della contabilizzazione era quindi determinante per la deduzione\ndella perdita (Metzger, Warenumsatzsteuer, op. cit., pag. 327, n. 810). Sotto il\nregime dell’IVA - tenuto conto delle analogie tra l’art. 20 cpv. 2 DCA e l’art. 35\ncpv. 2 OIVA - deve valere lo stesso principio. La cifra 337 delle Istruzioni\nper i contribuenti IVA è pertanto parzialmente illegale (cfr. con la cifra 123\ndelle Istruzioni del 1992 per i grossisti). Non v’è ragione per cui vi sia una\ndifferenza in materia di disposizioni transitorie, visto che l’art. 83 cpv. 2 in fine\nOIVA rinvia all’art. 35 cpv. 2 OIVA. Ritenuto che le obiezioni - legittime - della\nricorrente esulano su questo punto dall’ambito della causa, esse diventano\npertanto senza oggetto.\nc. Nell’atto di ricorso la ricorrente chiede all’AFC di effettuare un controllo sul\nposto. In generale il contribuente non può esigere un controllo sul posto (ASA,\nvol. 63 pag. 229, vol. 34 pag. 376 consid. 4). Non è un suo diritto. In un sistema\ndi autotassazione esso rappresenta un’eccezione e un’opportunità lasciata\nal libero apprezzamento dell’amministrazione, riservato il divieto d’arbitrio.\nIn occasione di un litigio l’AFC non è obbligata a procedere a un controllo sul\nposto, in quanto le misure di istruzione sono decise dall’autorità giudiziaria.\nNella fattispecie, alla ricorrente non spetta neppure provare la sua perdita.\nCome visto sopra, essa ha il diritto di diminuire la cifra d’affari al momento in\ncui la perdita è stata contabilizzata. L’AFC può evidentemente, e come detto\nsopra, controllare la veridicità di detta deduzione sia con un controllo interno,\nrichiedendo i documenti necessari, sia con un controllo sul posto. Ad ogni\nmodo, l’eventuale litigio sulla sussistenza della perdita subita non è oggetto\ndella presente procedura. La contribuente doveva comunque dichiarare e\npagare l’imposta sulle controprestazioni convenute e ricevute nelle forme\npreviste, visto che l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA, applicabile alla presente\ncausa, risulta essere chiaramente conforme alla Costituzione e le istruzioni\ndell’AFC conformi all’OIVA.\nd. La ricorrente contesta infine di dover pagare gli interessi moratori. In\nrealtà, la riscossione di interessi moratori deriva logicamente dall’art. 26 cpv. 2\nDCA, in relazione con l’art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA (risp. l’art. 84 cpv. 4\nOIVA). Se essi non venissero richiesti, il grossista che paga a rate sarebbe\ninfatti avvantaggiato rispetto al contribuente che onora il debito con un solo\n\n"}