{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 25\nConsiglio federale poteva anticipare l’esigibilità dei debiti fiscali originati da\noperazioni imposte sotto il regime dell’ICA. Tale questione è senza rapporto\ncon l’autorizzazione data eccezionalmente sotto il regime dell’IVA.\nc. Il diritto transitorio deve pure rispettare il principio della proporzionalità\n(DTF 112 Ia 70 consid. 5c), secondo cui la disposizione in questione deve\nrappresentare il mezzo appropriato e necessario per raggiungere lo scopo\nvoluto (DTF 121 I 349 consid. 11, 120 Ia 152 consid. 2e, 117 Ia 483 consid. 3g;\nKnapp, op. cit., pag. 113). Nella fattispecie lo scopo era chiaro e, come detto\nsopra, giustificato. Dopo attento esame e alla luce delle considerazioni\nche precedono, ne discende che la nascita dell’imposta in sé stessa non ha\nincidenza pratica. Nel caso concreto il legislatore non ha fatto altro che\nmodificare, e più precisamente anticipare, l’esigibilità dell’imposta, lasciando\nintatto l’importo del credito. Inoltre, esso non ha fissato l’esigibilità - di\nperiodo, della dichiarazione e del pagamento - come per l’ICA (ossia dopo\nun mese), bensì conformemente all’IVA, cioè due mesi dopo il 1° gennaio 1995.\nBisogna considerare che tale misura legislativa costituiva il minor dei mali,\ntuttavia un male assolutamente necessario. Non bisogna inoltre dimenticare\nche il contribuente a corto di liquidità può chiedere l’applicazione di un\npiano di pagamento (ASA, vol. 53 pag. 517, vol. 45 pag. 586). Ci si può certo\ndomandare se, nel caso in questione, l’amministrazione non avesse dovuto\nessere più generosa nella concessione di un tale piano che in circostanze\nnormali. La Commissione di ricorso non deve tuttavia esaminare questo\naspetto. Essa constata semplicemente - e questo è sufficiente - che l’AFC è\ndisposta ad accordare un piano di pagamento, senza pregiudizio per gli\ninteressi di mora legalmente dovuti.\nNe discende che l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA, nella misura in cui si\napplica ai fatti della presente causa, è costituzionale e che il Consiglio federale\naveva il diritto di anticipare l’esigibilità dei crediti fiscali della ricorrente che\nallestiva i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute.\n8. Bisogna ancora esaminare la legalità delle disposizioni specifiche\ndell’opuscolo «passaggio ICA-IVA» e trattare gli altri argomenti sollevati dalla\nricorrente e ritenuti pertinenti.\na. In primo luogo si rileva che la ricorrente non contesta la ripresa dell’art. 83\ncpv. 2 seconda frase OIVA nell’opuscolo «passaggio ICA-IVA», del mese di\nsettembre 1994. La Commissione di ricorso non deve quindi, salvo eccezione o\nviolazione manifesta, controllare d’ufficio la legalità di un’istruzione dell’AFC\nnon contestata. A giusta ragione la ricorrente non contesta le istruzioni\ncontenute nell’opuscolo «passaggio ICA-IVA», le quali non vincolano il giudice\n(decisione non pubblicata del Tribunale federale nella causa O. contro AFC, del\n15 ottobre 1993, consid. 6b; ASA, vol. 50 pag. 384 consid. 1a). Le disposizioni\ntransitorie dell’OIVA non contengono alcuna norma di subdelega. Esse non\nconcedono all’AFC alcun potere discrezionale, lasciandole ad esempio la facoltà\ndi agire o di astenersi, o dandole la possibilità di compiere un atto piuttosto\ndi un altro (Grisel, op. cit., pag. 329 e segg.). L’art. 83 cpv. 2 OIVA contiene\ncertamente nozioni giuridiche indeterminate, ma la loro interpretazione non\nentra in considerazione per l’esito della presente causa. L’opuscolo «passaggio\nICA-IVA» non deve quindi contenere alcuna regola di diritto bensì limitarsi\nad applicare direttamente la disposizione transitoria in oggetto (cfr. DTF 121\nII 478 consid. 2b). Tale è il caso delle cifre dell’opuscolo che qui entrano in\n\n"}