{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 24\nallestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute e che passano,\ndi principio immediatamente, al rendiconto secondo le controprestazioni\nconvenute risulta essere giustificato. Rimane quindi da esaminare se l’art. 83\ncpv. 2 seconda frase OIVA rispetta il principio del divieto dell’arbitrio, quello\ndella parità di trattamento e quello della proporzionalità.\n7.a. È arbitraria una disposizione che non si fonda su motivi seri\ne non ha né senso né scopo (DTF 122 I 25 consid. 2b cc, 116 Ia 116\nconsid. 2c, 114 Ia 323 consid. 3a, 110 Ia 13 consid. 2b; Jörg-Paul Müller,\nKommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,\nBerna/Basilea/Zurigo, ad art. 4, n. 51; Grisel, op. cit., pag. 364 e seg.; Knapp, op.\ncit., pag. 124 n. 599). Nella fattispecie l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA non è,\nmanifestamente, arbitrario. Non solo esso ha un senso preciso, ossia quello\ndi creare un ultimo rendiconto, che metta fine al regime del DCA, ma è stato\npure adottato sulla base di motivi seri, ritenuto che non era evidentemente\npossibile, per assicurare un prelievo razionale dell’imposta, continuare a\npresentare dei rendiconti doppi oppure un rendiconto in cui sarebbero\nfigurate ancora per anni cifre d’affari sottostanti al diritto dell’ICA. Tenuto\nconto di questo scopo lodevole nonché imperativo, il mezzo per raggiungerlo\nconsisteva nell’unire le esigibilità dette di periodo, della dichiarazione e del\npagamento, e di farle intervenire in un momento ben definito. La censura è\nquindi infondata. Si rinvia per il resto alle spiegazioni dell’AFC contenute nella\nsua risposta.\nb. Viola il principio della parità di trattamento una norma che introduce\ndifferenze senza motivi oggettivi ragionevoli o che prescrive regole di diritto\nsimili a fatti che meritano un trattamento differente (DTF 121 I 100 consid. 3a,\n121 I 104 consid. 4a, 119 Ia 128 consid. 2b, con rinvio; Grisel, op. cit., pag. 359;\nKnapp, op. cit., pag. 103 e seg.; Häfelin/Müller, op. cit., n. 401 e segg.). È vero\nche nella fattispecie l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA prevede regole di diritto\nsimili applicabili a situazioni diverse. Esso si applica in effetti sia ai grossisti\nche allestivano il rendiconto secondo le controprestazioni convenute, sia a\nquelli che allestivano il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.\nTuttavia tale parità di trattamento si fonda indiscutibilmente su motivi\noggettivi. Nel caso concreto vi era un interesse pubblico superiore all’interesse\nprivato dei grossisti al mantenimento del calcolo secondo le prestazioni\nricevute, che consisteva nell’evitare che il regime dell’ICA perdurasse troppo a\nlungo. Inoltre, si rileva che l’opuscolo «passaggio ICA-IVA» contiene pure\ndisposizioni che si applicano ai grossisti che avevano scelto il sistema di\ncalcolo secondo le controprestazioni convenute. L’idea motrice consisteva nel\ntrovare una soluzione unica per tutti i fatti generatori d’imposta intervenuti\nprima del 1° gennaio 1995. L’uguaglianza di trattamento nei confronti di\ntutti i fatti generatori esigeva una modifica dell’esigibilità in caso di calcolo\nsecondo le controprestazioni ricevute. Stante questo fatto, la ricorrente non\npuò derivare alcun diritto dal fatto che l’AFC le abbia accordato il diritto di\nallestire i rendiconti dal 1° gennaio 1995 secondo le controprestazioni ricevute\nai sensi dell’art. 35 cpv. 4 OIVA. Trattasi infatti di una decisione che concerne\noperazioni che sottostanno interamente al regime IVA. Nella fattispecie, si\ntratta semplicemente di sapere se, con la regolamentazione transitoria, il\n\n"}