{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 22\ndiverse esigibilità appare giustificata, il semplice ricorso al diritto privato non\nessendo sufficiente (Rivier, La fiscalité, op. cit., pag. 35 e 57 e segg. [exigibilité\nbrute et exigibilité nette]). Senza procedere ad un controllo astratto della\ncostituzionalità, che non è di competenza della Commissione di ricorso,\nbisogna ammettere che il sistema svizzero è conforme a quello europeo e\nche le definizioni medesime dell’art. 10 della sesta direttiva non hanno di\nper sè stesse portata vincolante. Va inoltre confermato che, trattandosi di\nscadenze scelte per l’esigibilità (o le esigibilità), non è possibile derivare da tali\ndisposizioni un grande orientamento del sistema IVA europeo tale da vincolare\nil giudice costituzionale svizzero. In effetti, l’art. 10 n. 2 in fine di detta direttiva\nstabilisce che gli Stati membri possono prevedere una deroga, secondo cui\nl’imposta è esigibile per certe operazioni o certe categorie di contribuenti\nal più tardi al momento della consegna della fattura o del documento che\nne fa le veci, oppure al momento dell’incasso, o ancora entro un termine\ndeterminato a far tempo dalla data del fatto generatore in caso di mancata o\ntardiva consegna della fattura o del documento che ne fa le veci. Risulta quindi\nchiaramente che gli Stati membri hanno un grande margine di manovra nel\nfissare il momento delle esigibilità, il che corrisponde praticamente a una\ntotale libertà di scelta. Non è dunque possibile derivare dal testo dell’art. 10\ndella sesta direttiva un orientamento che vincoli il giudice svizzero, perlomeno\nnell’ambito delle disposizioni transitorie, oggetto della presente causa.\nb.aa. Trattandosi della conformità del sistema di pagamento dell’OIVA nei\nconfronti dei principi superiori e fondamentali dell’IVA, ciò che presuppone\nun’interpretazione teleologica dell’art. 41ter cpv. 3 Cost., va confermato\nil ruolo centrale, in un sistema di IVA, della fatturazione e quindi della\nfattura. Da un punto di vista storico, essa è parte integrante del processo\nempirico che ha permesso l’introduzione del metodo di calcolo «imposta su\nimposta» (Frenkel, La genèse de la TVA, tesi Parigi 1976, pag. 262 e segg.). È la\nfatturazione che ha permesso il trasferimento reale e efficace dell’imposta al\nconsumatore, contrariamente al metodo «base imponibile su base imponibile»,\nsovente annuale (ibid., pag. 271). Ed è ancora la fatturazione che permette la\nrealizzazione ottimale ed effettiva della deduzione dell’imposta precedente,\ntecnica direttrice dell’IVA (Organisation de coopération et de développement\néconomique [OCDE], Tendances des impôts sur la consommation, Parigi 1995,\npag. 11 e 14; Maurice Lauré, Aspects économiques et techniques de la taxe à la\nproduction, tesi Parigi 1952, pag. 85 e segg.). È pertanto conforme alla logica\ndel sistema far corrispondere all’importanza della fatturazione l’obbligo di un\nrendiconto secondo le controprestazioni «pattuite», questo termine dovendo\nessere inteso nel senso di emissione della fattura piuttosto che di esecuzione\ndell’operazione come nel regime DCA. D’altra parte, l’adozione di disposizioni\ntransitorie deve essere dominata dalla preoccupazione di razionalità del\nprelievo fiscale. Pur dovendo ricordare che questo principio non può servire\nin alcun caso ad aumentare le entrate fiscali, né deve essere confuso con\nl’ammissione di un’eventuale praticabilità, ci si può domandare se esso non\ncostituisca un principio fondamentale e superiore dell’IVA (Reich, op. cit., L’EC\n5/1995, pag. 330; Metzger, ASA, op. cit., pag. 342), benché sussidiario rispetto ad\naltri principi. Tale questione può tuttavia restare aperta nella fattispecie alla\nluce delle altre considerazioni sviluppate qui di seguito dalla Commissione di\nricorso.\n\n"}