{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 20\ndell’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA. Al di là dei termini utilizzati, la\nricorrente considera che è stato violato l’art. 8 cpv. 3 disp. trans. Cost. e che il\nConsiglio federale non poteva adottare una norma che si discosta dall’art. 24\nlett. a DCA, il quale differisce la nascita del credito al momento dell’incasso\ndella controprestazione. L’AFC da parte sua pretende che, conformemente\nall’entità dei poteri conferiti al Consiglio federale dall’art. 8 cpv. 3 disp. trans.\nCost., questa modifica fosse necessaria e possibile. La Commissione di ricorso\ndeve quindi esaminare se, modificando la nascita e l’esigibilità dei crediti\nfiscali sottostanti al regime del DCA, il Consiglio federale abbia rispettato\nl’art. 8 cpv. 3 disp. trans. Cost.\ncc. Come precisato sopra (consid. 2d in fine), l’art. 8 cpv. 3 disp. trans. Cost. non\nha portata propria rispetto all’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. Il litigio ha per\noggetto, nella fattispecie, il controllo dell’OIVA in relazione con l’art. 8 cpv. 3\nprima frase disp. trans. Cost. Ritenuto che quest’ultima non contiene norme\nchiaramente determinate, né nozioni giuridiche imprecise, né un potere\ndiscrezionale in senso tecnico («Kann-Vorschrift»), si tratta semplicemente di\nverificare se il Consiglio federale, introducendo l’art. 83 cpv. 2 seconda frase\nOIVA, e più esattamente modificando imperativamente la nascita e l’esigibilità\ndei crediti ICA, abbia violato i principi e i diritti costituzionali in materia\ndi disposizioni transitorie, nonché l’art. 41ter cpv. 1 e 3 Cost. (decisione non\npubblicata della Commissione di ricorso nella causa A. e altri contro AFC, CRC\n20/1995, del 10 aprile 1996, consid. 7a). Oltre all’articolo costituzionale citato\nentrano in linea di conto il divieto dell’arbitrio, della disparità di trattamento\ne il principio della proporzionalità. Se risultasse che la Costituzione federale\nè stata rispettata, si dovrà se del caso ancora esaminare la legalità delle\ndisposizioni topiche dell’opuscolo «passaggio ICA-IVA», in altri termini la\nloro conformità con l’OIVA.\n6.a.aa. Dal punto di vista dell’art. 41ter cpv. 3 Cost. e del rispetto dei grandi\norientamenti del sistema dell’IVA europea non è possibile evincere dalla prima\ne dalla sesta direttiva sopra menzionate, colonne portanti dell’IVA europea, un\ngrande orientamento che dovrebbe legare il giudice costituzionale svizzero\nin materia di diritto transitorio, trattandosi del passaggio da un’imposta\nmonofase con pagamento differito dell’imposta (l’ICA) ad un’imposta a\ntutti gli stadi con deduzione dell’imposta precedente (l’IVA; decisione non\npubblicata della Commissione di ricorso, del 10 aprile 1996, nella causa\nA. e altri contro AFC, consid. 8 in fine). È del resto evidente che il presente\nlitigio non avrebbe avuto luogo, o sarebbe stato di tutt’altra natura, se l’OIVA\navesse previsto lo stesso sistema di fatto generatore, di nascita del credito\nfiscale e di esigibilità del DCA. Tale non è il caso, dato che l’art. 34 lett. a\nOIVA prescrive che il credito fiscale di regola nasce - e diventa esigibile - al\nmomento dell’emissione della fattura mentre l’art. 35 cpv. 1 OIVA prevede che\nil rendiconto deve essere allestito secondo le controprestazioni convenute.\nLa differenza tra l’IVA svizzera e l’ICA è quindi essenziale. Bisogna quindi\nesaminare se questo importante cambiamento rispetta l’art. 41ter cpv. 3 Cost.\nIn quest’ambito si deve peraltro rilevare che la sesta direttiva contiene una\nnorma importante per ciò che concerne la presente vertenza. Giusta l’art. 10\ndi questa direttiva sono considerati quale fatto generatore dell’imposta, la\ncircostanza che sono realizzate le condizioni legali necessarie per l’esigibilità\ndell’imposta, e quale esigibilità dell’imposta, la circostanza che il Tesoro può\nrichiedere al debitore, nei termini di legge e a partire da un preciso momento,\n\n"}