{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 19\nconcreto, portata propria. Tantomeno ne ha l’art. 84 cpv. 4 terza frase OIVA\nche introduce, tutto sommato e tenuto conto della presente contestazione,\nun’esigenza piuttosto formale.\ndd. In assenza di indicazioni più precise al riguardo nelle Istruzioni per i\ncontribuenti IVA dell’autunno 1994, l’AFC ha trascritto i principi contenuti\nnell’OIVA e descritti qui sopra in una pubblicazione intitolata «Passaggio\ndall’imposta sulla cifra d’affari all’imposta sul valore aggiunto» del mese di\nsettembre 1994 (in seguito opuscolo «passaggio ICA-IVA»). Sul piano pratico\nl’AFC ha stampato un modulo unico rappresentante l’ «ultimo rendiconto» che\ncomprende il rendiconto ICA per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 dicembre\n1994 nonché il rendiconto finale al 31 dicembre 1994. Sul verso del suddetto\nmodulo di rendiconto, le posizioni afferenti al periodo dal 1° ottobre 1994 al\n31 dicembre 1994 sono scritte in caratteri normali, quelle corrispondenti al\nrendiconto finale figurano in sottorubriche a caratteri italici. Trattandosi come\nnella fattispecie di un grossista che allestisce il rendiconto secondo il metodo\ndelle controprestazioni ricevute, l’ultima cifra d’affari imponibile deve essere\ndichiarata come segue:\n- in corrispondenza della cifra 1a (carattere normale), si deve indicare il totale\ndelle controprestazioni ricevute durante il periodo di rendiconto. Si tratta\ndella cifra d’affari corrispondente al metodo di calcolo del contribuente;\n- in corrispondenza della cifra 1aa (caratteri italici), si deve dichiarare il saldo\ndebitori per le forniture ed i lavori immobiliari eseguiti e fatturati entro il\n31 dicembre 1994. Si tratta della conseguenza logica del principio enunciato\nall’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA.\n- in corrispondenza della cifra 1ab (caratteri italici), si deve specificare il valore\ndelle forniture e dei lavori immobiliari eseguiti fino al 31 dicembre 1994 e\nfatturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e il 28 febbraio1995.\nLa fattura deve essere comprovatamente consegnata al destinatario entro\nil 28 febbraio 1995, portare una data anteriore al 1° gennaio 1995 e essere\ncontabilizzata al 31 dicembre 1994. Riassumendo, si tratta semplicemente di\ndichiarare, sempre secondo i principi dell’art. 83 cpv. 2 OIVA, le forniture\neffettuate prima dell’entrata in vigore dell’OIVA, ma che non sono state\nfatturate in tempo utile. L’AFC impone delle esigenze formali (termine e\nfatturazione) per realizzare il metodo di calcolo secondo le controprestazioni\nconvenute al 31 dicembre 1994.\nc.aa. Nel caso concreto, la ricorrente non contesta che le sue operazioni, in\nquanto fatti generatori, diano luogo ad un’imposta, ossia a un debito fiscale.\nEssa non rimette in discussione l’art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA. La ricorrente\ncontesta unicamente il momento della nascita dell’imposta e soprattutto, sotto\nun aspetto più pratico, il momento della(e) sua(e) esigibilità. Infatti essa ritiene\nche l’imposta poteva nascere e diventare esigibile unicamente al momento\ndel ricevimento delle controprestazioni, conformemente al capo quinto del\nDCA e al sistema del DCA. In altri termini, essa sostiene che modificando la\nnascita e l’esigibilità dei crediti fiscali «ICA» attraverso l’art. 83 cpv. 2 seconda\nfrase OIVA, il Consiglio federale abbia violato l’art. 24 DCA che, conformemente\nall’art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA, dovrebbe invece restare applicabile.\nbb. È incontestabile che l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA contraddice l’art. 24\nlett. a DCA. Pur non invocando formalmente alcun diritto costituzionale,\nla ricorrente rimette chiaramente in causa l’esistenza e l’interpretazione\n\n"}