{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 18\nfederale ha conferito una portata determinante al fatto generatore. Se esso\nsopraggiunge prima dell’abrogazione del DCA, quest’ultimo si applica alle\noperazioni in causa; se invece il fatto generatore interviene dopo il 1° gennaio\n1995, si applica il diritto dell’IVA. In maniera generale questo modo di vedere\ndeve essere dichiarato conforme alla Costituzione federale. Esso rispetta le\nregole generali di applicazione temporale del diritto (DTF 111 V 217 consid. 1b,\n110 V 254 consid. 3a e le decisioni ivi citate). Il fatto generatore essendo\ndeterminante, esso genera un credito fiscale sottoposto alle condizioni proprie\ndel diritto applicabile in quel momento. In questo senso l’art. 83 cpv. 2 prima\nfrase OIVA rispetta la logica e rappresenta unicamente un richiamo.\nbb. Come s’è appena visto sopra, in materia di ICA il fatto generatore non\ncoincide con la nascita del credito d’imposta, né con le differenti esigibilità.\nNel regime ICA la nascita dell’imposta e l’esigibilità di periodo corrispondono,\nma sopravvengono al momento del ricevimento della controprestazione e\nnon al momento dell’esecuzione dell’operazione imponibile. Giusta l’art. 83\ncpv. 2 prima frase OIVA, il credito ICA nascerebbe quindi al momento\ndella controprestazione, dunque dopo il 1° gennaio 1995 nel caso in cui la\ncontroprestazione fosse incassata dopo tale data. Al momento dell’incasso\ndella controprestazione, inoltre, l’imposta non sarebbe direttamente esigibile\nai sensi del diritto delle obbligazioni. Essa dovrebbe semplicemente essere\ninserita nel periodo fiscale corrispondente. Entro trenta giorni dalla fine del\nperiodo fiscale considerato, il contribuente dovrebbe presentare il rendiconto\n(art. 25 cpv. 1 DCA) e, entro lo stesso termine, pagare l’importo dovuto (art. 26\ncpv. 1 DCA). In caso di ritardo sarebbero dovuti gli interessi di mora, calcolati a\npartire dalla data della presentazione del rendiconto. Il DCA sarebbe pertanto\nancora applicabile durante un lungo e indeterminato periodo.\ncc. L’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA modifica contemporaneamente sia la\nnascita che l’esigibilità del credito d’imposta «ICA». Esso precisa inoltre che il\ncredito d’imposta non nasce al momento dell’incasso della controprestazione,\nma al momento dell’abrogazione del DCA. Esso non è esigibile - nel senso\ndell’esigibilità di periodo - al momento dell’incasso della controprestazione,\nbensì sessanta giorni dopo la sua nascita. Un’interpretazione sistematica rivela\ninoltre che il termine «esigibilità» comprende qui le esigibilità di periodo,\ndella dichiarazione e del pagamento. Esse coincidono. Pur non essendo\nespressamente previsti interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento,\nl’art. 26 cpv. 2 DCA risulta applicabile, giusta l’art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA.\nRiassumendo, l’art. 83 cpv. 2 seconda frase OIVA obbliga con tutta evidenza il\ncontribuente grossista che, secondo il sistema ordinario dell’ICA, presentava\nabitualmente il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute ad applicare,\nper l’ultimo periodo fiscale dell’anno 1994 e per il rendiconto finale, il sistema\ndelle controprestazioni pattuite ai sensi del DCA, facendo tuttavia coincidere\nle tre esigibilità citate alla scadenza di un termine di sessanta giorni e non di\ntrenta. Tali sono i principi che, secondo la Commissione di ricorso, reggono\nle disposizioni transitorie applicabili nella fattispecie e che rappresentano il\npunto centrale del presente litigio. L’art. 84 cpv. 4 prima frase OIVA, secondo\ncui forniture e prestazioni di servizi eseguite parzialmente prima dell’entrata\nin vigore della presente ordinanza devono essere imposte secondo il diritto\nprevigente, non fa che confermare l’art. 83 cpv. 2 OIVA e non ha, nel caso\n\n"}