{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 17\nbb. Ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 DCA, il contribuente può, a determinate\ncondizioni, domandare che l’imposta sia calcolata invece che sulle\ncontroprestazioni ricevute - il sistema ordinario - sulle controprestazioni\ndette «pattuite». Il principio soffre quindi di un’eccezione (Metzger,\nWarenumsatzsteuer, op. cit., pag. 325, n. 806). Bisogna innanzitutto precisare\nche l’espressione «pattuite» è di natura tecnica. Essa non ha nulla a che\nvedere con le nozioni di «convenzione» o di «contratto», proprie al diritto\nprivato. L’imposta è in questo caso calcolata al momento della fornitura\n(«Warenausgang»; Metzger, Warenumsatzsteuer, op. cit., pag. 326, n. 808).\nTuttavia, visto che la fornitura e la fatturazione coincidono per la maggior\nparte delle volte, in pratica il calcolo interviene al momento della fatturazione.\nConformemente al testo legale precitato, bisogna sottolineare che si tratta di\nuna mera questione di calcolo e non di nascita dell’imposta. Questa interviene\nsempre, anche in caso di calcolo secondo le controprestazioni pattuite, al\nmomento del ricevimento della controprestazione. Altrimenti detto, nel\ncaso di rendiconto secondo le controprestazioni pattuite, l’esigibilità di\nperiodo subentra prima della nascita dell’imposta. Si tratta di una curiosità\ncontestabile sul piano teorico, se non fosse che tale sistema è stato introdotto\nper evitare delle disparità tra grossisti in caso di moratoria concordataria.\nEsso è comunque stato molto presto confermato dalla giurisprudenza e\ndalla dottrina (ASA, vol. 20 pag. 520 consid. 4 e 5, malgrado la decisione\napparsa in ASA, vol. 50 pag. 639; Wellauer, op. cit., pag. 315, n. 582; Metzger,\nWarenumsatzsteuer, op. cit., pag. 258, n. 601). L’esigibilità di periodo comporta\nquindi, anche se l’imposta non è ancora nata in senso propriamente detto,\nl’esistenza del credito trimestrale e le esigibilità dette della dichiarazione e\ndel pagamento. Inoltre, nel caso di rendiconto secondo le contoprestazioni\npattuite, l’art. 20 cpv. 2 DCA, che concerne il rimborso e la diminuzione delle\ncontroprestazioni ricevute, è applicabile per analogia. In caso di rendiconto\nsecondo le controprestazioni convenute, il contribuente può far valere le\nperdite derivanti dal fatto che i suoi acquirenti non hanno rispettato i contratti\nconclusi. L’importo dovuto secondo le controprestazioni convenute sarà\ndiminuito di conseguenza. Questa riduzione verrà operata spontaneamente\ndal contribuente, riducendo la cifra d’affari dichiarata, dal momento che la\nperdita è stata contabilmente ammortizzata. Se da un lato non è necessario\nprodurre un atto di carenza beni (Metzger, Warenumsatzsteuer, op. cit.,\npag. 327, n. 810), d’altro lato la deduzione può intervenire solo al momento\ndell’ammortamento e nel rendiconto trimestrale corrispondente. Questa\npossibilità offerta al contribuente non incide sull’obbligo di versare l’imposta\ndovuta entro i termini legali, nè su quello di versare gli interessi moratori\nin caso di ritardo nel pagamento del credito trimestrale (art. 26 cpv. 2 DCA;\nMetzger, Warenumsatzsteuer, op. cit., pag. 328, n. 812; ASA, vol. 19 pag. 272\nconsid. 2).\nb.aa. In materia di IVA, il Consiglio federale deve assicurare, conformemente\nall’art. 8 cpv. 3 disp. trans. Cost., la transizione tra il regime attuale (ICA) e\nil nuovo regime (IVA). Giusta l’art. 83 cpv. 1 OIVA, le disposizioni abrogate,\nnonché le prescrizioni emanate sulla base delle stesse, restano applicabili,\nriservato l’art. 84 OIVA, a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro\nvalidità. Esse restano altresì applicabili qualora la controprestazione per una\nfornitura effettuata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza\nvenga incassata soltanto dopo tale momento (art. 83 cpv. 2 prima frase OIVA).\nRisulta da quanto precede che, in materia di diritto transitorio, il Consiglio\n\n"}