{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 16\nconsid. 3). Senza una tale operazione non può esistere un debito di imposta,\nun’imposta o un credito fiscale, i tre termini dovendo essere considerati, nel\npresente contesto, dei sinonimi. La fornitura deve ovviamente avvenire a\ntitolo oneroso. Una fornitura a titolo gratuito, riservati i casi di consumo\npersonale, non è imponibile. Il debito di imposta, in materia di ICA, non nasce\nal momento della fornitura (o dell’esecuzione della fornitura). La nascita\ndell’imposta interviene solamente - trattasi di un principio fondamentale -\nal momento del ricevimento della controprestazione (art. 24 lett. a DCA,\nmalgrado il termine improprio «scadenza»; ASA, vol. 50 pag. 644 consid. 3c,\nvol. 36 pag. 24 consid. 2; vedasi soprattutto ASA, vol. 20 pag. 521, consid. 4 in\nmedio; Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Muri/Berna 1983,\npag. 257, n. 600; Wilhelm Wellauer, Die eidgenössische Warenumsatzsteuer,\nBasilea 1959, pag. 315, n. 582) e non al momento del contratto, della fornitura,\no della fatturazione. Nondimeno il debito fiscale, legato alla controprestazione\nricevuta in contropartita di una ben precisa fornitura, non è di per sè ancora\nesigibile ai sensi del diritto privato (Peter Gauch / Walter R. Schluep / Pierre\nTercier, Partie générale du droit des obligations, Zurigo 1982, vol. II, pag. 21,\nn. 1288 e segg.). Dal canto suo, l’imposta non è sottoposta a pagamento diretto\nda parte del grossista. L’introduzione, per ragioni pratiche, di un periodo\nfiscale (art. 21 DCA) e l’obbligo di presentare il rendiconto spontaneamente\n(art. 25 DCA) modificano la sorte di questo credito puntuale (vedasi pure,\nma nel contesto dell’IVA, Sölch/Ringleb/List, Beck’sche Steuerkommentare,\nMonaco di Baviera 1993, § 13, pag. 2, n. 3; Alfred Vogel / Günther Reinisch /\nGünther Hoffmann / Bernhard Schwarz, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz,\nFreiburg i. Br. 1995, § 13, pag. 7, n. 4 e § 16, pag. 1a, n. 1). Quest’ultimo si\nfonde, attraverso una sorta di novazione legale, in un credito trimestrale\nistituito legalmente dal periodo fiscale e dall’obbligo precitato di presentare i\nrendiconti. Unicamente il credito trimestrale è sottoposto ad interessi di mora\n(art. 26 cpv. 2 DCA). Per una migliore comprensione del sistema ICA bisogna\nquindi distinguere tra più categorie di esigibilità, quelle del diritto civile\nnon essendo sufficienti per definire correttamente la nozione di esigibilità.\nL’esigibilità di periodo è il momento nel quale il grossista deve inserire il suo\ncredito puntuale nel periodo fiscale e dunque nel rendiconto trimestrale. In\nmateria di ICA essa coincide con la nascita dell’imposta ossia con il momento\ndel ricevimento della controprestazione. L’esigibilità della dichiarazione - o\ndel rendiconto - è il momento in cui il contribuente deve inviare il rendiconto\nall’AFC. Essa sopravviene dopo 30 giorni dalla fine del periodo fiscale (art. 25\ncpv. 1 DCA). Si ricorda che, secondo logica, vale il principio per cui il grossista\nallestisce il rendiconto secondo il sistema detto delle «controprestazioni\nricevute» (art. 20 cpv. 1 lett. a DCA), dichiara cioè nella distinta le somme\neffettivamente ricevute dai suoi clienti. Da ultimo, l’esigibilità del pagamento\n- o esigibilità nel senso del diritto delle obbligazioni - è il momento in cui il\ngrossista deve pagare il credito fiscale trimestrale. Anch’essa sopravviene\n30 giorni dopo la fine del periodo fiscale (art. 26 cpv. 1 DCA). Il DCA non\nmenziona i concetti di fatto generatore, nascita dell’imposta, esigibilità. Questa\nlacuna, lo si sa, è scusata dalla Storia. Da un lato, è incontestabile che il fatto\ngeneratore sia la fornitura. D’altro lato, la nozione di nascita («Entstehung») è\nchiaramente ammessa (Wellauer, op. cit., pag. 315, n. 582). Infine, è evidente\nche il termine di «scadenza» è utilizzato impropriamente (art. 24 DCA).\n\n"}