{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 15\nodierna, detta «consolidata», non rappresenta per il giudice costituzionale\nsvizzero un riferimento utile ai sensi dell’art. 41ter Cost. È necessario infatti\ninnanzitutto epurarla di tutte le disposizioni che non possono riguardare\nla Svizzera. Lo stesso vale per tutte le direttive e disposizioni che regolano\nle aliquote d’imposta (ad esempio, direttiva del Consiglio 92/77/CEE, del\n19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto\ne modifica la direttiva 77/388/CEE [avvicinamento delle aliquote dell’IVA,\nGUCE L 316 del 31 ottobre 1992]). In questi casi, l’art. 8 cpv. 2 disp. trans.\nCost. prevale sul diritto europeo. Lo stesso vale per tutte le disposizioni\nconcernenti le relazioni tra Stati membri durante il periodo definito di «regime\ntransitorio» che decorre dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996 (ad esempio,\nl’importante direttiva del Consiglio 91/680/CEE, del 16 dicembre 1991, che\ncompleta il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in\nvista dell’abolizione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, GUCE\nL 376 del 31 dicembre 1991 - Rettifica: GUCE L 272 del 17 settembre 1992;\nvedasi pure la direttiva del Consiglio 92/111/CEE, del 14 dicembre 1992, che\nmodifica la direttiva 77/388/CEE e porta delle misure di semplificazione in\nmateria di imposta sul valore aggiunto, GUCE L 384 del 30 dicembre 1992\n- Rettifica: GUCE L 197 del 6 agosto 1993, detta «directive balai»). Queste\ndisposizioni regolano le transazioni effettuate all’interno dell’Unione europea\nin vista del regime della soppressione delle frontiere fiscali legata al voluto\nmantenimento del principio del paese di destinazione. I grandi orientamenti\ndell’IVA europea, una volta identificati dal giudice, e nella misura in cui ciò sia\npossibile, rappresentano delle condizioni minime alle quali l’IVA svizzera deve\nconformarsi. La conformità al sistema europeo deve allora essere considerata\ncome un’esigenza minima o un correttivo indispensabile e ammissibile per\nun’IVA ideale irrealizzabile alla luce del processo evolutivo dell’IVA sul piano\ninternazionale. L’esigenza dell’eurocompatibilità dell’IVA svizzera permette\nquindi, contrariamente a quanto si potrebbe credere, una mitigazione\ndei principi superiori - teorici - dell’IVA, il che costituisce un argomento\nsupplementare a favore della tesi secondo cui l’esame dell’eurocompatibilità\nrappresenta un obbligo costituzionale per il giudice. La Commissione di\nricorso ritiene quindi la conformità europea un’esigenza costituzionale\nnecessaria, ma sufficiente, restando inteso che nulla impedisce al legislatore\ndelegato di spingersi oltre il sistema europeo, ad esempio semplificandolo,\nsempre che i principi superiori fondamentali di un’imposta generale sul\nconsumo siano ossequiati.\n5. Nel caso concreto, il litigio verte sull’applicazione o meno di una\ndisposizione transitoria dell’OIVA, principalmente l’art. 83 cpv. 2 seconda\nfrase OIVA. Per poter meglio delineare l’oggetto del litigio, vengono fatte, a\ntitolo di premessa, alcune considerazioni necessarie alla comprensione del\nproblema sollevato.\na.aa. Secondo la vecchia ICA, il pagamento dell’imposta è retto dagli art. 24 e\nsegg. DCA, in relazione con l’art. 13 e gli art. 19 e segg. DCA. In modo generale,\nsi tratta di fare la distinzione tra le nozioni fondamentali di fatto generatore\n(DTF 107 Ib 378 consid. 3), di (nascita dell’) imposta e di esigibilità. Il fatto\ngeneratore principale è la fornitura [di merci] sul territorio svizzero (art. 13\ncpv. 1 lett. a DCA). L’imposta è in effetti prelevata «à la suite d’un acte du\ngrossiste - livraison sur territoire suisse (...) - et non pas indépendamment\nde toute activité de celui-ci» (ASA, vol. 39 pag. 25 consid. 3 = DTF 96 I 247\n\n"}