{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 14\nmai fatta allusione all’IVA di paesi non europei (Mollard, op. cit., pag. 451).\nI riferimenti alla sesta direttiva e al diritto europeo abbondano inoltre nel\ncommentario del progetto del 28 ottobre 1993 e in quello dell’Ordinanza\nconcernente l’imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 (in seguito:\nCommentario). Infine, pure la sistematica è analoga a quella europea\n(Stephan Kuhn / Dominik Bürgy, Offene Fragen bei der Besteuerung von\nDienstleistungen, L’EC 5/1995, pag. 361 e seg.; Eugen David, Zum Stand der\nMWST-Gesetzgebung im Parlament, L’EC 5/1995, pag. 335) e taluni autori fanno\ncostantemente riferimento alla sesta direttiva per tentare di interpretare\ncorrettamente l’OIVA (Peter Spinnler, Die subjektive Steuerpflicht im neuen\nschweizerischen Mehrwertsteuerrecht, ASA, vol. 63 pag. 396; Gerhard\nSchafroth, Merwertsteuerfallen für die Gemeinwesen, L’EC 5/1995, pag. 396;\nKuhn/Bürgy, op. cit., pag. 361 e segg.; Stefan Kaufmann, Die Ausübung von\nHoheitsgewalt als Kriterium der subjektiven Mehrwertsteuerpflicht, L’EC\n5/1995, pag. 390). Alla luce di un’interpretazione storica dell’art. 41ter Cost.,\npur disponendo di un numero di documenti limitato, risulta chiaramente la\npreoccupazione costante, non tanto dell’applicazione diretta delle direttive\neuropee, visto che la Svizzera non è uno Stato membro della Comunità\neuropea, quanto della compatibilità europea dell’IVA svizzera. Se ne evince\nquindi, fatta eccezione dei casi in cui l’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. svolge un\nruolo esclusivo, un obbligo costituzionale, suscettibile di controllo giudiziario,\ndi eurocompatibilità dell’OIVA. La quasi totalità degli autori svizzeri non\ndefinisce tuttavia il contenuto e il limite di quest’obbligo costituzionale. Ciò\nspetta, in concreto, alla Commissione di ricorso.\nbb. L’art. 41ter cpv. 1 e 3 Cost. prescrive un’eurocompatibilità materiale, per\ntutte quelle disposizioni che non sono interamente coperte dall’art. 8 cpv. 2\ndisp. trans. Cost. Per l’esame dell’eurocompatibilità materiale è sufficiente\nrifarsi alle due pietre angolari dell’IVA europea, ossia la prima direttiva del\n1967 e la sesta direttiva del 1977, nella sua versione non consolidata, cioè\nespurgata di tutte le disposizioni giudicate inopportune per la definizione di\neurocompatibilità così come voluta dall’art. 41ter Cost. (direttiva del Consiglio\n67/227/CEE, dell’11 aprile 1967 - Introduzione di un sistema comune, Gazzetta\nUfficiale Comunità Europea [GUCE] L 71 del 14 aprile 1967, pag. 1301; direttiva\ndel Consiglio 77/388/CEE (sesta direttiva) del 17 maggio 1977, in materia di\narmonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla\ncifra d’affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile\nuniforme, GUCE L 145 del 13 giugno 1977 - Rettifica: GUCE L 149 del 17 giugno\n1977). In ogni caso concreto, il giudice costituzionale, con l’aiuto delle parti,\ndei testi e dei commentari esistenti, dei lavori in corso, della giurisprudenza\ndella CdGCE - che tuttavia non può legare direttamente il giudice svizzero -,\nnonché di perizie, dovrà evidenziare un’eurocompatibilità materiale, che può\nessere definita come l’obbligo di rispettare i grandi orientamenti della sesta\ndirettiva della Comunità europea. L’art. 41ter cpv. 1 Cost. non impone quindi in\nnessun caso un’eurocompatibilità formale dell’OIVA, ossia la ripresa di tutte\nle disposizioni europee, benché la stessa si realizzi indirettamente attraverso\nl’interpretazione. L’IVA europea è regolata da tutta una serie di direttive\ne di regolamenti che non sempre concernono la Svizzera. È incontestabile\nnonché facilmente appurabile che la prima direttiva del 1967 e la sesta\ndirettiva del 1977 rappresentano la colonna vertebrale dell’IVA europea. Esse\ncostituiscono quindi il punto di partenza. Bisogna tuttavia tener conto del fatto\nche la sesta direttiva è stata modificata innumerevoli volte e che la versione\n\n"}