{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 13\nmetodo «base imponibile su base imponibile» (con deduzione della cifra\nd’affari imponibile; cfr. Kuhn/Spinnler, op. cit., pag. 31) - o ancora quello\ndell’interpretazione dal punto di vista del consumatore, ecc. (Reich, op. cit.,\npag. 330 e seg.). Questi principi direttori - o superiori - dell’IVA derivano\ndall’art. 41ter cpv. 1 lett. a Cost. e devono guidare il giudice nell’applicazione e\nnell’interpretazione corretta del diritto in questione. La Commissione ritiene\nche una loro trasgressione debba in principio essere sanzionata come una\nviolazione diretta dell’art. 41ter cpv. 1 lett. a o cpv. 3 Cost. Non si può certo\nescludere che l’OIVA possa scostarsene, ma in questo caso devono esistere delle\nragioni che siano almeno altrettanto valide dei principi violati. Tale non è il\ncaso, ad esempio, qualora si facciano valere motivi di ordine budgetario o\nderivanti da pure considerazioni pratiche. Per di più, bisogna tener conto che\noggigiorno nessuna IVA al mondo è perfetta. Certi principi possono rivelarsi\ncontraddittori e non essere forzatamente compatibili tra di loro (Dieter\nMetzger, Erhebungswirtschaftlichkeit und Wettbewerbsneutralität bei der\nUmsatzsteuer - Elemente eines steuersystematischen Vergleichs im Rückblick,\nASA, vol. 63 pag. 342). Spetta quindi alla giurisprudenza futura definire e\nprecisare, nel corso delle decisioni, l’estensione dei principi superiori dell’IVA\nsvizzera. Definirli significa pure porre dei limiti, in quanto la Svizzera non è\nin grado di adottare un’IVA perfetta in ogni punto. In questo suo compito il\ngiudice può essere sostenuto dal diritto europeo.\nc.aa. L’IVA svizzera è un’IVA di tipo «europeo». Certo, l’ultimo messaggio\ndel Consiglio federale in materia, del 18 dicembre 1991 (FF 1992 I 672), non\nfornisce indicazioni di dettaglio. Bisogna tuttavia ricordare che l’introduzione\ndiretta dell’IVA sotto la forma che oggi conosciamo è stata voluta dalle Camere\nfederali ed in seguito approvata dal Popolo e dai Cantoni. Non esiste quindi,\nin senso stretto, un messaggio del Consiglio federale sul decreto federale del\n18 giugno 1993 (RU 1994 258). Dall’analisi dei dibattiti parlamentari, l’esigenza\ndi un’IVA europea appare nondimeno indiscutibile (Bollettino ufficiale [BU] del\nConsiglio nazionale [CN] 1993, 338, 346, 347 in fine, 351 in medio, 358 in medio,\n1243; BU del Consiglio degli Stati [CSt] 1993, 327, 332, 341). Un’interpretazione\nstorica dell’art. 41ter Cost., peraltro necessaria, non può quindi far riferimento\nad un testo del Consiglio federale stesso (Rivier, ASA, op. cit., pag. 365). Ciò\nnon significa tuttavia che la questione non sia chiara. Il parlamento elvetico,\ncome s’è detto, ha esplicitamente voluto un’IVA eurocompatibile (cfr. pure\nil rapporto del Dipartimento federale delle finanze del 12 maggio 1992 alla\ncommissione del Consiglio nazionale e del 3 maggio 1993 al Consiglio degli\nStati). I messaggi relativi ai precedenti tentativi di introduzione dell’IVA sono\ninoltre senza dubbio utili e vanno nello stesso senso (Metzger, ASA, op. cit.,\npag. 346; vedasi FF 1976 I 1367, 1978 I 833, 1989 III 1). Gli autori sono unanimi\nnel testimoniare il carattere europeo dell’IVA svizzera (Metzger, ASA, op. cit.,\npag. 346; Peter Spori, Die Unternehmensgruppe in der Mehrwertsteuer, ASA,\nvol. 63 pag. 480 e seg.; Vreny Spoerry, Die wirtschaftliche und finanzpolitische\nBedeutung des Übergangs zur MWST, L’EC 5/1995, pag. 340; Rivier, ASA, op. cit.,\npag. 356 e seg. e 365). Nelle spiegazioni contenute nell’opuscolo destinato a\ntutti i cittadini in occasione della votazione popolare del 28 novembre 1993,\nil Consiglio federale fa riferimento ad un’IVA uguale a quella che è percepita\nda lungo tempo e con successo negli altri paesi dell’Europa occidentale (cfr.\npag. 6 dell’opuscolo). È pure indiscutibile che i lavori dell’amministrazione\nsi sono ispirati alla sesta direttiva della Comunità europea o ai sistemi dei\npaesi europei che devono rispettarla. In tutti i documenti disponibili, non è\n\n"}