{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 11\ndell’eccesso o dell’abuso del potere di apprezzamento non è neppure possibile,\nall’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost. sono applicabili, a fortiori, gli stessi argomenti\nsviluppati precedentemente in relazione all’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost.\n4. Nei casi in cui si deve procedere ad un controllo della costituzionalità,\nsia che si tratti del potere di apprezzamento o dell’interpretazione corretta\n- teleologica o sistematica - di nozioni giuridiche imprecise, bisogna ancora\nspecificare in che cosa consiste l’esigenza di conformità con l’art. 41ter cpv. 1\nlett. a e cpv. 3 Cost., al quale l’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost. rinvia.\na. Giusta l’art. 41ter cpv. 1 lett. a Cost., la Confederazione può riscuotere\nun’imposta sulla cifra d’affari (imposta sul valore aggiunto). Le fonti\nstoriche mostrano chiaramente che la parentesi non ha solamente funzione\nesemplificativa. Essa obbliga la Confederazione ad adottare un’imposta\nsulla cifra d’affari sotto la forma di un’ «imposta sul valore aggiunto» (IVA).\nL’espressione non è di facile comprensione ed è stato detto che il termine\nnon aveva un valore intrinseco (André Muller, L’assiette réelle de la TVA, tesi\nParigi 1965, pag. 5). È generalmente ammesso che non si tratta di una tassa,\ncome suggerirebbe il testo francese, bensì di un’imposta e che non si tratta\ndi un’imposta sul valore aggiunto economico o sul valore aggiunto in senso\ncontabile. Il termine «imposta sul valore aggiunto» costituisce dunque una\nnozione giuridica imprecisa che deve essere definita con i mezzi usuali di\ninterpretazione, a maggior ragione in quanto nel mondo esistono differenti tipi\ndi IVA (Jean-Marc Rivier, L’interprétation des règles de droit qui régissent la\nTaxe à la Valeur Ajoutée, ASA vol. 63 pag. 356; Maurice Lauré, Science fiscale,\nParigi 1993, pag. 226 e seg.; B. J. M. Terra / Julie Kajus, A Guide to the European\nVAT Directives, Amsterdam 1993, vol. I, pag. 43 e segg.; Ben J. M. Terra,\nSales Taxation, The Case of Value Added Tax in the European Community,\nDeventer/Boston 1988, pag. 31 e segg.). Il costituente è tuttavia più esplicito nel\nsuo art. 41ter cpv. 3 Cost. Vi si legge che l’imposta sulla cifra d’affari prevista,\nossia l’IVA, può colpire «le forniture di beni e di servizi nonché le importazioni,\nsecondo il sistema a più stadi con deduzione dell’imposta precedente». La\nprecisione letterale non è tuttavia ancora sufficiente. Non si dice se si tratti\ndi un’imposta sul consumo o sulla circolazione dei beni, o sui beni stessi.\nIl trasferimento dell’imposta non è regolato. La deduzione dell’imposta\nprecedente è presentata come fattore tecnico, in opposizione al metodo del\npagamento differito dell’imposta, ma non è specificata la sua estensione. Il\ntesto italiano parla ad esempio di imposta «a più stadi», lasciando intendere\nche sarebbe possibile esonerare lo stadio del dettagliante. L’art. 8 cpv. 1 e 2\ndisp. trans. Cost., da parte sua, non aggiunge nessuna precisazione letterale.\nCome già evidenziato, questo articolo definisce unicamente dei principi\nrelativi all’oggetto e al soggetto dell’imposta, alla base di calcolo e alle aliquote,\nma non fornisce ulteriori indicazioni sulla vera natura dell’IVA. Ad esempio,\nesso non definisce, al pari dell’art. 41ter Cost., quale sia il metodo di calcolo\napplicabile, ossia il metodo «imposta su imposta» (con deduzione dell’imposta\nprecedente) o «base imponibile su base imponibile» (con deduzione della\ncifra d’affari imponibile precedente). Questa imprecisione costituzionale,\nal limite della lacuna, mostra assai bene la necessità di un’interpretazione\n- teleologica - dell’art. 41ter cpv. 1 lett. a e cpv. 3 Cost. Tali considerazioni\n\n"}