{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n 7\nper il prelievo di un’imposta generale sul consumo, quali, ad esempio, la\ntecnica di calcolo, la territorialità, l’inizio dell’assoggettamento. Non contiene\nnemmeno regole direttrici per il metodo di allestimento del rendiconto, il\nluogo delle operazioni, la nascita del credito fiscale e la sua prescrizione.\nInfine, tace sui problemi di procedura in senso lato del termine (successione\nfiscale, riscossione, garanzie, controllo e contabilità). Per questi campi non\nretti dall’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost., l’OIVA si fonda direttamente sull’art. 8\ncpv. 1 disp. trans. Cost., che designa il Consiglio federale quale autorità di\nesecuzione. Inoltre le considerazioni relative all’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost.\npossono essere applicate mutatis mutandis all’art. 8 cpv. 3 disp. trans. Cost., in\nquanto esso non ha portata propria.\n3. In merito al controllo esercitato dalla Commissione di ricorso, il quale\nsi estende ai diritti e ai principi costituzionali, si impone, alla luce delle\ncircostanze del caso, di fare una distinzione, a dipendenza se la disposizione\nimpugnata o in causa si fonda direttamente sull’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost. o\nsull’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost.\na.aa. L’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. contiene disposizioni non soggette\nad interpretazione, clausole che vanno interpretate letteralmente o\nancora nozioni il cui senso è chiaro previa analisi o interpretazione\n(Häfelin/Haller, op. cit., pag. 42). Tale è il caso ad esempio degli importi limite\nper l’assoggettamento (art. 8 cpv. 2 lett. d e g) o delle aliquote (art. 8 cpv. 2\nlett. e). Entrano certamente in questa categoria di norme pure le espressioni\n«Azienda svizzera delle PTT» (art. 8 cpv. 2 lett. b), «francobolli svizzeri ufficiali»\n(art. 8 cpv. 2 lett. b). Sempre in questo senso vanno considerati, ad esempio,\ni termini «annuale» (art. 8 cpv. 2 lett. d) nonché le espressioni che rinviano\nmanifestamente ad altre leggi federali («dazi doganali», art. 8 cpv. 2 lett. g n. 3).\nSarà compito della giurisprudenza, se del caso, decidere quali sono i termini o\nle espressioni che fanno parte di questa categoria di disposizioni. Si noti che\npuò trattarsi sia di questioni di interpretazione che di norme per le quali non è\ndato alcun potere discrezionale («Muss-Vorschrift»).\nQuando ci si trova in presenza di tali disposizioni, non c’è margine per un\nqualsiasi potere di apprezzamento e l’OIVA deve riprenderle o eseguirle in\nmodo esatto. Lo scostarsene costituirebbe una violazione dell’art. 8 cpv. 2 disp.\ntrans. Cost., vale a dire della Costituzione nel senso stretto con la conseguenza\nche le disposizioni dell’OIVA, a fortiori quelle di rango inferiore, dovranno\nessere dichiarate incostituzionali. Inversamente, dovranno essere dichiarate\nvalide le disposizioni dell’OIVA conformi all’art. 8 disp. trans. Cost. È possibile\nche questo genere di disposizioni sia contrario all’art. 41ter cpv. 1 e 3 Cost., ai\ndiritti costituzionali o ai principi costituzionali e che non sia quindi, dal punto\ndi vista letterale o in base al senso chiaro della norma di delega, conforme alla\nCostituzione. Poco importa. In questi casi l’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. deve\nprevalere. Appare infatti evidente che il costituente abbia voluto che l’art. 8\ncpv. 2 disp. trans. Cost. prevalga sugli altri articoli costituzionali. L’art. 8 cpv. 2\ndisp. trans. Cost. ha quindi valore di lex specialis e prevale sull’art. 41ter cpv. 1\ne 3 Cost. nonché sui diritti e sui principi costituzionali (Stephan Kuhn / Peter\nSpinnler, Mehrwertsteuer, Muri/Berna 1994, pag. 35).\nbb. L’art. 8 cpv. 2 disp. trans. Cost. conferisce inoltre al Consiglio federale il\ndiritto di legiferare o di non legiferare in certi campi. Si tratta di una delega\nin senso ampio, comprendente l’oggetto e il soggetto dell’imposta, la base di\n\n"}