{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\n1.a. Ai sensi dell’art. 53 OIVA in relazione con l’art. 71a cpv. 1 della legge\nfederale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS\n172.021), le decisioni su reclamo dell’AFC sono impugnabili con ricorso\ndinanzi alla Commissione di ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Nella\nfattispecie, la decisione su reclamo dell’autorità fiscale dell’8 settembre 1995\nè stata notificata alla ricorrente l’11 settembre 1995. Il ricorso, inoltrato alla\nCommissione di ricorso il 10 ottobre 1995, è quindi intervenuto entro i termini\nprescritti dagli art. 50 e 22a PA. Alla luce di un esame preliminare risulta\nche il ricorso adempie inoltre le esigenze poste dagli art. 51 e 52 PA e non\npresenta alcuna carenza formale né materiale. La Commissione di ricorso\nentra pertanto nel merito del ricorso.\nb. Giusta l’art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto\nfederale, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente\nrilevanti e l’inadeguatezza. La Commissione di ricorso non è vincolata, nel\nsuo esame, dai motivi invocati (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 118 Ib 135 consid. 2). In\nmateria di IVA, le norme di diritto non figurano in una legge federale in senso\nformale, ma in un’ordinanza del Consiglio federale, che si fonda sull’art. 8 disp.\ntrans. Cost. Il controllo della legalità, nel senso stretto del termine, non entra\nquindi in linea di conto. La Commissione di ricorso, per una preoccupazione\nderivante dal principio della sicurezza del diritto, considera in maniera\ngenerale che sia suo dovere controllare la corretta trasposizione nell’OIVA\ndei principi formulati nell’art. 8 disp. trans. Cost., rispettivamente nell’art. 41ter\nCost., anche se il ricorrente, almeno nell’ipotesi in cui non sia rappresentato,\nnon sollevi tale censura (DTF 107 Ib 175; 107 V 248; 104 Ib 219). La necessità\nche l’OIVA sia materialmente conforme alla Costituzione e al sistema che essa\nsottende impone di esaminare in modo esteso le disposizioni in questione.\nNe segue che, in primo luogo, la Commissione di ricorso deve esaminare\nd’ufficio la conformità dell’OIVA con l’art. 8 disp. trans. Cost. e con l’art. 41ter\nCost. Tuttavia, trattandosi di diritti e principi costituzionali non invocati dalla\nricorrente, essa si impone un certo riserbo nell’esame, il quale tuttavia non è\ncosì esteso come in materia di ricorso di diritto pubblico (art. 90 cpv. 1 lett. b\ndella legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria\n[OG], RS 173.110; DTF 110 Ia 3 consid. 2a; Walter Kälin, Das Verfahren der\nstaatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, n. 1321).\n2.a. Conformemente all’art. 41ter cpv. 1 lett. a Cost., la Confederazione può\nriscuotere, fino all’anno 2006, un’imposta sulla cifra d’affari sotto forma di\nimposta sul valore aggiunto (IVA). Quest’imposta può colpire le forniture\ndi beni e le prestazioni di servizi nonché le importazioni di beni, secondo il\nsistema a più stadi con deduzione dell’imposta precedente e con un’aliquota\nmassima del 6,5% (art. 41ter cpv. 3 Cost. in relazione con l’art. 41ter cpv. 1bis\nCost. e con l’art. 8bis lett. b disp. trans. Cost.). In deroga all’art. 41ter cpv. 6 Cost.,\nsecondo cui l’esecuzione di tale imposta deve essere retta dalla legislazione\nfederale, l’art. 8 cpv. 1 disp. trans. Cost. designa il Consiglio federale quale\nautorità competente ad emanare le disposizioni di esecuzione relative\n\n"}