{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-65--_1996-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003560.pdf?ID=150003560", "Checksum": "4a4f530ed4f5ac088b5d39bd0abe8e34"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:58", "Checksum": "825d0db36f7aaf34ddc1b9da32276cf7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 22.10.1996 JAAC 61.65 \r\n\nA. La società Z. SA (in seguito: la società) è stata assoggettata all’imposta\nsvizzera sulla cifra d’affari dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1994 in qualità\ndi grossista ai sensi degli art. 8 e 9 del Decreto del Consiglio federale del\n29 luglio 1941 che istituisce un’imposta sulla cifra d’affari (DCA, RS 6 178).\nRisulta inoltre dall’incarto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni\n(AFC) che la società ha lo statuto di contribuente IVA dal 1° gennaio 1995.\nB. In data 24 aprile 1995, la società presentava il rendiconto trimestrale per il\nperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 e il rendiconto finale al 31 dicembre\n1994 sul modulo unico prestampato dell’AFC, dopo il termine prescritto. Con\nlettera accompagnatoria del medesimo giorno, la contribuente chiedeva di\npoter allestire anche il rendiconto finale in funzione delle controprestazioni\nricevute, come aveva fatto fino ad allora. Essa riconosceva quindi, sul totale\ndegli importi dichiarati, unicamente la somma di Fr. 42 066.85, corrispondente\nal calcolo secondo le controprestazioni ricevute, rifiutandosi di dichiarare\nl’imposta dovuta secondo le controprestazioni pattuite (Fr. 83 129.90).\nC. Senza rispondere alla lettera della contribuente, l’AFC prendeva, in data\n17 agosto 1995, una decisione formale ai sensi dell’art. 5 DCA, fissando il\nsuo credito fiscale trimestrale e finale a Fr. 125 196.65 con interessi di mora\ndal 1° marzo 1995. Con lettera raccomandata del 24 agosto 1995 la società\nmanifestava la sua sorpresa per la decisione ricevuta e ribadiva il suo punto di\nvista. Essa riconosceva l’imposta di Fr. 42 066.85 oltre ad interessi moratori dal\n1° marzo 1995, ma contestava fermamente di dover corrispondere l’imposta\nsui lavori per i quali non aveva ancora ricevuto la controprestazione, come\npure gli interessi di mora relativi, calcolati dal 1° marzo 1995. Precisava\ninoltre che l’impresa stava attraversando un periodo difficile, per mancanza\ndi liquidità e che, avendo ricevuto l’autorizzazione da parte dell’AFC di\n\n3\nallestire il rendiconto dal 1° gennaio 1995 secondo le controprestazioni\nricevute, riteneva di avere buone ragioni per pretendere l’annullamento della\ndecisione del 17 agosto 1995. Con decisione su reclamo giusta l’art. 6 cpv. 1\nDCA dell’8 settembre 1995, l’AFC confermava la sua precedente decisione,\nstabilendo l’ammontare del suo credito fiscale a Fr. 125 196.65, oltre agli\ninteressi di mora nonché pronunciando il rigetto dell’opposizione al precetto\nesecutivo n. (...) dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di (...). Essa motivava\nbrevemente la sua posizione con il fatto che la reclamante non aveva versato\nin tempo debito l’importo dichiarato nel rendiconto.\nD. In data 10 ottobre 1995, la società ha interposto ricorso amministrativo\nalla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni (CRC; in\nseguito: Commissione di ricorso). La ricorrente postula l’ammissione del\nricorso, l’annullamento della decisione dell’8 settembre 1995 nella sua totalità\ne il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo suddetto. In sostanza,\nla ricorrente contesta all’AFC il diritto di prelevare, contrariamente alle\ndisposizioni del capo quinto del DCA, l’imposta sulle controprestazioni non\nancora ricevute e, evidentemente, gli interessi moratori. Domanda inoltre\nche sia effettuato un controllo sul posto, al fine di verificare le sue asserzioni.\nCon risposta dell’11 dicembre 1995, l’AFC spiega che i sistemi di imposizione\nICA e IVA sono differenti. Di conseguenza, durante la fase transitoria, i due\nsistemi non possono essere applicati alla lettera. La norma transitoria prevista\nall’art. 83 cpv. 2 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l’imposta sul\nvalore aggiunto (OIVA, RS 641.201) risulta quindi necessaria. Se da un lato\nè vero che questa disposizione può condurre ad una mancanza di liquidità,\nrisulta d’altra parte necessario non prolungare il regime transitorio, alla\nluce dei meccanismi esistenti, e evitare delle lacune nella tassazione. L’AFC\nprecisa inoltre che, nel sistema delle controprestazioni pattuite, qualora la\ncontroprestazione effettivamente incassata sia inferiore alla controprestazione\npattuita, la contribuente può operare una deduzione corrispondente dalla\ncifra d’affari imponibile nel rendiconto relativo conformemente all’art. 35\ncpv. 2 OIVA. Tuttavia, deve provare questa perdita, ad esempio producendo un\nattestato di carenza beni.\nE. Su decisione del vicepresidente della Commissione di ricorso, le parti\nhanno effettuato un secondo scambio di scritti. Nelle osservazioni del\n22 gennaio 1996, la ricorrente precisa che il suo rifiuto di pagare l’imposta\nnon è solamente dovuto ad una mancanza di liquidità, ma pure all’illegalità\ndel procedimento intrapreso o per lo meno ad un’interpretazione erronea\ndell’art. 83 cpv. 2 OIVA. Essa insiste inoltre sul fatto che l’AFC l’abbia\nautorizzata ad allestire il rendiconto a far tempo dal 1° gennaio 1995 in\nfunzione delle controprestazioni ricevute e che, in ogni modo, la prova\ndell’insolvibilità dei debitori può richiedere anni. L’AFC ha brevemente\nduplicato in data 12 febbraio 1996, rinviando per l’essenziale alla sua risposta.\nEssa giudica che l’art. 83 cpv. 2 OIVA è conforme all’art. 8 cpv. 3 disp. trans.\ndella Costituzione federale del 29 maggio 1874 (disp. trans. Cost., RS 101) e\nprecisa che, contrariamente a ciò che pretende la ricorrente, la procedura di\nesecuzione forzata è stata sospesa fino all’eventuale crescita in giudicato della\ndecisione.\n\n4\nGli altri fatti saranno ripresi, nella misura in cui sarà necessario, nei\nconsiderandi della presente decisione.\n\nDai considerandi:\n\n"}