- Le tasse di bollo gravano su transazioni che risultano da operazioni giuridiche fissate dalla legge. È determinante unicamente la forma giuridica data alla transazione (consid. 4b). 2 - Per quanto riguarda la base di calcolo del diritto giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. a LTB, le spese d’emissione e la tassa d’emissione stessa sono deducibili dal valore venale determinante (consid. 5). - L’interesse di mora è parte integrante del credito fiscale. Esso decorre a partire dalla data di diffida e non a partire dall’entrata in vigore della decisione impugnata (consid. 6). Résumé des faits: