1 Imposta sulla cifra d’affari. Interesse moratorio. L’atto mediante il quale l’interessato contesta all’autorità di aver agito tardivamente non può essere considerato un ricorso per diniego di giustizia in senso stretto allorché l’autorità in questione ha già emesso una decisione (consid. 1.a). Non vi sono conclusioni nuove se il contribuente, dopo aver contestato in un primo tempo l’ammontare del credito, rimette in causa dinanzi alla seconda istanza unicamente la data in cui l’interesse comincia a decorrere. (consid. 1.b). L’interesse moratorio è dovuto a partire dalla scadenza del credito fiscale