Ammissibilità di un’opposizione in materia d’imposta preventiva e tasse di bollo. I motivi di ricorso devono riferirsi all’oggetto della contestazione (consid. 3). La notificazione deve permettere al destinatario di prendere atto della decisione e di avvalersi dei rimedi giuridici. La notificazione oggettivamente difettosa è sanata qualora abbia adempiuto al suo scopo (consid. 4). La possibilità di assegnare al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare al ricorso (art. 52 cpv. 2 PA) è, per principio, applicabile anche alla procedura d’opposizione in materia d’imposta preventiva e tasse di bollo.