. L’assicurazione fornita dall’autorità vale in principio soltanto per il destinatario diretto. L’inazione o la passività dell’amministrazione possono anche infondere fiducia dell’amministrato nell’autorità. Tale fiducia è protetta, mutatis mutandis, alla stesse condizioni di quelle previste dalla giurisprudenza in materia di informazioni fornite dall’autorità amministrativa (consid. 3.a). Résumé des faits: