Diritto alla consultazione degli atti di una procedura d’asilo conclusa. Art. 8, art. 9 cpv. 2 lett. a LPD. - Distinzione fra diritto d’accesso fondato sul diritto della protezione dei dati e il diritto alla consultazione degli atti del dossier previsto dal diritto procedurale; il primo concerne unicamente i dati personali (consid. 3). - Rifiuto dell’Ufficio federale della migrazione di fornire la perizia linguistica e di provenienza «Lingua»: sulla base della ponderazione degli interessi, il diritto d’accesso prevale sugli interessi a mantenere il segreto invocato nel caso concreto (consid.