- In assenza di motivi che possano giustificare la raccolta di dati (consenso, interesse preponderante), quest’ultima deve essere considerata illecita se costituisce una violazione della personalità delle persone interessate. Nella fattispecie, determinati dati non erano necessari al locatore per decidere con conoscenza di causa sulla conclusione del contratto di locazione. Questa raccolta è quindi contraria al principio della proporzionalità e costituisce una violazione della personalità (consid. 11).