1 Art. 21 e art. 25 cpv. 3 lett. a LPD. Diritto alla distruzione di dati personali per la cui conservazione non vi è più base legale. L’obbligo rispettivamente il diritto di tenere un incarto e di conservare gli atti risulta dall’adempimento del compito per la realizzazione del quale sono stati raccolti i relativi documenti. Dopo il trasferimento del compito ad un altro organo (nella fattispecie dal Ministero pubblico della Confederazione al Servizio di analisi e prevenzione), gli atti devono essere conservati, rispettivamente aggiornati, dall’autorità alla quale, secondo le nuove regole, è stato affidato tale compito. Gli atti per la cui conservazione