Art. 8 cpv. 2 LPD. Diritto d’accesso. Oggetto. Onere della prova per quanto concerne l’esattezza dell’informazione e obbligo di collaborare. - Competenza della Commissione federale della protezione dei dati in caso di ricorso per denegata giustizia (consid. 1). - Secondo l’art. 8 cpv. 2 LPD non vi è alcun diritto d’accesso a tutte le possibilità tecniche di un organo federale di raccogliere dati. Il diritto d’accesso si estende unicamente a dati personali delle persone che chiedono informazioni e può essere fatto valere solo nei confronti del detentore della raccolta di dati (consid. 2). - La LPD parte