1 Art. 321bis CP. Art. 10 cpv. 2 OATSP. Portata e condizioni dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione per togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica. Ricerca individuale. - Sia il medico consultato direttamente dal paziente che il responsabile del laboratorio o lo specialista a loro volta consultati dal medico esercitano un’attività di natura medica; l’utilizzo, a scopi di ricerca, di dati di pazienti ottenuti nel quadro di questa attività può essere considerato come ricerca individuale non sottoposta ad autorizzazione (delimitazione; consid. 2b). - Condizioni dell’autorizzazione (consid. 3);