Art. 321bis CP. Art. 11 cpv. 2 OATSP. Condizioni per l’autorizzazione di togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica. Il fatto che le persone interessate, dopo essere state informate dei suoi diritti, non si siano opposte alla comunicazione di dati, non costituisce una condizione per l’autorizzazione. Tale fatto va però considerato quale elemento cumulativo all’autorizzazione rilasciata dalla commissione di esperti. Un’informazione globale e non personalizzata degli aventi diritto è ammessa solo in casi eccezionali (consid. 3).