Art. 25 cpv. 1 e 3 lett. a LPD. Rettifica di dati personali nel Registro centrale degli stranieri (RCS) e nel Sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER). 1 Gli schedari dell’Ufficio federale dei rifugiati fungono da registro dello stato civile «provvisorio» per i richiedenti l’asilo. Un interesse legittimo ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPD è sufficiente per ottenere una rettifica dei dati che vi figurano. La prova non deve sottostare a condizioni più severe rispetto a quelle applicabili ad un’iscrizione o rettifica di dati relativi allo stato civile secondo gli art. 41 e 42 CC.