1 Art. 29 cpv. 4 LPD. Art. 39, art. 41 cpv. 1 lett. d PA. Esecuzione di una raccomandazione cresciuta in giudicato della Commissione federale della protezione dei dati (CFPD) volta ad ottenere la cessazione di una determinata azione. - Una raccomandazione della CFPD emanata sulla base dell’art 29 cpv. 4 LPD è eseguibile ai sensi dell’art. 39 seg. PA, nella misura in cui sia formalmente cresciuta in giudicato. Se la raccomandazione concerne la cessazione di un determinato trattamento di dati, l’esecuzione avviene attraverso una procedura penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP (art.