1 Art. 4 cpv. 2, art. 19, art. 25 cpv. 1 lett. c, art. 33 cpv. 1 lett. b LPD. Comunicazione di dati personali di una collaboratrice durante un seminario di formazione continua. - Contro il rifiuto di un organo federale di accertare l’illiceità di un trattamento di dati può essere interposto ricorso presso la Commissione federale della protezione dei dati. - La comunicazione, durante un seminario di formazione continua, di dati personali di una collaboratrice in una forma anonima che non esclude tuttavia l’identificazione da parte di terzi è illecita, poiché non è giustificata da alcun motivo legale ai sensi dell’art. 19 LPD.