Art. 2 cpv. 2 lett. c, art. 3 lett. a, art. 8, art. 9 cpv. 1 e 2 LPD. Consultazione di atti dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) inerenti a una procedura di ricorso davanti agli organi della CEDU. - L’eccezione di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. c LPD si limita a procedure pendenti; la litispendenza dura fino alla crescita in giudicato della decisione su tutti i rimedi di diritto, compresi i rimedi giuridici straordinari. Disposizioni imperative di diritto procedurale, come ad es. quella che si riferisce a discussioni segrete di autorità collegiali, devono essere rispettate anche dopo la conclusione della procedura e hanno la priorità sul diritto della protezione dei dati (consid. 3).