Art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b LPD. Diritto d’accesso ai documenti relativi a un procedimento d’assistenza giudiziaria internazionale concluso. Il fatto che un supporto di dati (nella fattispecie, un fascicolo) contenga dati riguardanti diverse persone non costituisce di per sé un motivo sufficiente per negare il diritto d’accesso. Il supporto di dati va piuttosto trattato in modo adeguato, al fine di garantire il diritto d’accesso senza violare né il segreto d’ufficio né gli interessi legittimi di terzi in materia di protezione dei dati (consid. 2). Una limitazione del diritto d’accesso fondata sull’art.