La comunicazione di dati di un procedimento giudiziario concluso, in quanto atto d’assistenza amministrativa e giudiziaria, deve aver luogo sulla base di una ponderazione degli interessi in gioco nel caso specifico, benché la Costituzione esiga di principio questa assistenza (consid. 3c/dd). L’assistenza giudiziaria nazionale non è menzionata nell’elenco delle eccezioni di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. c LPD; tuttavia, a contare dall’entrata in vigore del Concordato sull’assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale, il settore dell’assistenza giudiziaria e amministrativa in materia penale a