Art. 2 cpv. 2 lett. c, art. 19 cpv. 1 lett. a, art. 37 cpv. 1 LPD. Applicabilità della LPD alla notifica di atti nel quadro dell’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale. Notifica di atti di un procedimento penale concluso. Una decisione di un tribunale cantonale su istanze di diritto della protezione dei dati concernenti l’accertamento e la cessazione di una lesione della personalità è resa, giusta l’art. 37 cpv. 1 LPD, in virtù di detta legge se al momento determinante non esistono ancora prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati (consid. 2). La comunicazione di dati di un procedimento giudiziario concluso, in quanto atto d’