da parte delle autorità amministrative federali alle autorità cantonali di perseguimento penale. L’autorità amministrativa federale adita deve esaminare la domanda d’assistenza giudiziaria o amministrativa sotto il profilo del diritto federale che essa ritiene determinante, nella fattispecie secondo il diritto dell’assicurazione contro la disoccupazione e il diritto di procedura amministrativa (non contenziosa) applicabile in tale ambito; quest’ultimo diritto non è fatto salvo dall’art. 2 cpv. 2 lett. c LPD, la LPD è quindi applicabile (consid. 2). Nella fattispecie, la comunicazione delle informazioni è conforme al diritto (consid. 3). Zusammenfassung des Sachverhalts: